CIRCOLARE DEL 7 OTTOBRE
2008
IVA e trasferte: primi chiarimenti
L’Agenzia delle
entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alla detrazione dell’Iva per
le spese di trasferta (vitto e alloggio). In modo particolare l’Agenzia ha
precisato:
1.- In riferimento alla “cointestazione” della
fattura (società e dipendente/amministratore), la fattura va intestata alla
società e – per evitare inutili complicazioni burocratiche – i dati del
dipendente o amministratore che ha fruito della prestazione – se non indicati
in fattura - dovranno essere indicati in una apposita nota ad essa allegata. La
precisazione risulta una semplificazione degli adempimenti, in quanto – nel
caso di più commensali - esclude la necessità di un singolo documento per
ciascun fruitore della prestazione, ma è sufficiente allegare alla fattura una
nota indicante i nominativi.
2.- Le spese per le trasferte degli amministratori
di società di capitali sono interamente deducibili. Infatti, non è
applicabile la limitazione della deducibilità al 75% (a partire dal 1° gennaio
2009). Essi sono quindi assimilati ai lavoratori dipendenti.
Sorte opposta
spetta invece ai soci di società di persone che, non essendo né dipendenti né
collaboratori, non sono riconducibili alle ipotesi soggettive menzionate nella
disposizione di legge. I rimborsi spese loro erogati non possono beneficiare
della deducibilità totale, ma scontano il limite del 75%.
3.- Per il regime dei minimi (art. 1 comma
Nel restare a
disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano i migliori saluti.
dott. Giulio Gastaldello